Regolamento


Regolamento d’uso dello Stadio Provinciale di Trapani
(Art. 1 septies del D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003)

Premessa
L’accesso e la permanenza all’interno dell’impianto sportivo è espressamente
soggetta all’implicita accettazione da parte dello spettatore di questo Regolamento e delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalle Leghe Nazionali Professionistiche, dalla Lega nazionale dilettanti, dalla società F.C. Trapani 1905, dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.
L’acquisto del titolo di accesso determina l’accettazione incondizionata da parte dello spettatore del presente Regolamento.
L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore nonché l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 €, ed attraverso l’istituto del GRADIMENTO la possibilità da parte della società calcistica di inibire l’accesso all’impianto sportivo per uno o più eventi successivi, a seconda della gravità dell’inosservanza. Qualora il contravventore risulti già sanzionato nella stessa stagione sportiva, anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d’uso, la sanzione può essere aumentata secondo le disposizioni di legge in materia e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per l’intera stagione sportiva.
Il presente regolamento d’uso dovrà essere osservato e rispettato anche in occasione di eventi organizzati da altre società, associazioni o enti.

Definizioni
1. Per Stadio si intende l’intera struttura dello Stadio Polisportivo Provinciale, tutte le aree di pertinenza, occupate od utilizzate dall’F.C. Trapani 1905 s.r.l.;
2. Per Club si intende l’F.C. Trapani 1905 s.r.l.;
3. Per evento si intende ogni manifestazione calcistica di LND, di Lega Pro, Coppa Italia di categoria, nonché le competizioni nazionali, comprese le amichevoli, che si svolgeranno nello stesso Stadio, organizzate e gestite l’F.C. Trapani 1905 s.r.l..

Norme generali

1. La Società organizzatrice responsabile dell’emissione e distribuzione dei titoli d’accesso è l’F.C. Trapani 1905 s.r.l.. Al momento dell’acquisto del titolo d’accesso l’acquirente ha l’onere di controllare l’assenza di eventuali errori e/o omissioni non essendo l’F.C. Trapani 1905 s.r.l. responsabile per eventuali errori materiali su quanto riportato sul titolo d’accesso. La manifestazione per la quale si autorizza l’ingresso, acquistando il titolo d’accesso, si svolgerà presso lo Stadio Polisportivo Provinciale di Trapani, Via Sicilia Erice (TP).
2. Con l’acquisto del titolo d’accesso il titolare si impegna a prendere visione ed a rispettare tutti i punti del “regolamento d’uso” dell’impianto sportivo, reperibile per intero sul sito internet ufficiale del Club (http://www.trapanicalcio.com) e presso tutti i varchi di accesso all’impianto sportivo;
3. Il Club non risponde per smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose nello Stadio e nelle aree di pertinenza, salvo che il fatto non sia direttamente imputabili a sua negligenza e colpa;
4. Il Club non può garantire che la gara abbia luogo nella data e nell’ora prevista e si riserva inoltre il diritto di ridefinire la data e l’ora della gara senza alcun preavviso e senza dover incorrere in nessun tipo di responsabilità; In caso di Evento posposto, annullato o svolto con la chiusura di tutti o parte dei settori dello stadio, il rimborso avverrà secondo quanto previsto dal contratto di acquisto del titolo di accesso. Il Club non avrà nessun altro obbligo oltre a quello del rimborso del biglietto. Il rimborso o la sostituzione del biglietto avrà luogo solo a fronte di presentazione e, quindi, restituzione dello stesso.
5. Lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward ed a mezzo di metaldetector, oltre che da parte delle Forze dell’Ordine, a controlli finalizzati ad evitare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward. Con l’acquisto del titolo di accesso allo Stadio lo spettatore autorizza implicitamente il Club a richiedere controlli sulla persona ed alle eventuali borse e contenitori al seguito, ed a negare l’ingresso o ad allontanare dallo Stadio chiunque non sia disposto a sottoporsi a detti controlli.
6. Al fine di garantire l’incolumità degli spettatori, gli steward svolgono attività di controllo sulla persona. Tale attività, finalizzata ad evitare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi, potrà essere svolta effettuando il “sommario controllo” delle borse, degli oggetti portati al seguito e delle stesse persone, procedendo alla verifica attraverso la tecnica del PAT-DOWN (art. 1, comma 3 lettera A, DM 28 luglio 2011) anche con l’uso di metal detector portatili.
7. Il PAT-DOWN, ovvero la ricerca sulla persona e sui suoi abiti di oggetti occultati, pericolosi o vietati, senza introdurre le mani entro borse e tasche degli spettatori, include:

• La richiesta allo spettatore di effettuare tale tecnica, evidenziando che in caso di rifiuto lo spettatore deve essere controllato da agenti di polizia e che il rifiuto di sottoporsi a detto controllo costituisce violazione del regolamento d’uso dell’impianto con conseguente sanzione amministrativa ed allontanamento dallo stadio.
• La richiesta di esibizione di oggetti custoditi nelle tasche, all’interno dei capi di abbigliamento e all’interno di borse e/o zaini;
• L’invito ad allargare le braccia, al fine di consentire un adeguato controllo;
• Il sommario controllo, con la tecnica del PAT-DOWN, delle parti ove potrebbero essere occultati oggetti pericolosi, nel rispetto della dignità della persona (a tal fine i controlli verranno effettuati da persone dello stesso sesso dello spettatore)

Modalità di Ammissione allo Stadio

1. L’ingresso allo Stadio è autorizzato solo dopo la presentazione di idoneo titolo di accesso personale (D.M 6/6/2005) e di esibizione al personale addetto di un documento identificativo valido ai fini della verifica della corrispondenza tra l’intestatario del titolo di accesso ed il possessore dello stesso. Il titolo ed il documento dovranno essere esibiti in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto.
2. II titolo di accesso è personale, sarà rilasciato solo previa registrazione dei dati anagrafici dell’acquirente e non può essere ceduto a terzi salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dal Club.
3. Il titolo di accesso va conservato fino all‘uscita dello stadio e mostrato, in qualsiasi momento, a richiesta degli steward. Qualunque tagliando venduto illegalmente sarà confiscato dagli steward, dai Funzionari del Club e/o dalle Forze dell’Ordine.
4. Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato (evidenziato sul biglietto e/o sull’abbonamento) e, pertanto, con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo che non sia stato espressamente autorizzato dal Club. Lo spettatore che verrà trovato ad occupare posti diversi da quello assegnato potrà essere allontanato dallo stadio.
5. L’accesso allo Stadio alle tifoserie per le operazioni di stesura striscioni e preparazione di coreografie è consentito da 1 ora prima dell’apertura delle porte al pubblico. L’attività in argomento dovrà essere conclusa prima dell’apertura dei cancelli per l’ingresso del pubblico.
6. Il possessore di regolare titolo di accesso che abbandona lo stadio, prima del termine della gara, non sarà più riammesso.
7. La Fan Card (tessera del tifoso) segue le indicazioni previste dalle norme in materia, che sono reperibili sul sito dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, al seguente link.http://www.osservatoriosport.interno.gov.it/tessera_del_tifoso
8. Sono ammessi soltanto Tamburi e megafoni quali strumenti sonori ed acustici. L’introduzione segue la medesima disciplina prevista per gli striscioni. Il GOS, valutato il contesto ambientale, rilascerà l’autorizzazione.

Divieti

Come previsto dalle vigenti normative e dai regolamenti sportivi, chiunque non accettasse di sottoporsi ai controlli di sicurezza, ivi compresi gli accertamenti dello stato di alcolemia, non potrà essere ammesso all’interno dello Stadio. I comportamenti sotto elencati devono essere ritenuti proibiti e perseguibili a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti, a meno che specificamente riconosciuti come necessari dall’Autorità di Pubblica Sicurezza; all’interno dell’impianto sportivo e dell’area riservata esterna è fatto pertanto esplicito divieto di:
1. entrare o tentare di entrare senza titolo di accesso regolarmente rilasciato secondo il D.M. 6/6/05;
2. sostare in prossimità di passaggi, di uscite ed ingressi, lungo i percorsi di smistamento, le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo, nonché ad accedere o tentare di accedere nelle aree soggette a restrizione al pubblico.
3. attardarsi senza ragione o giustificato motivo negli ingressi o vie di uscita, nei passaggi e nei corridoi dello stadio;
4. arrampicarsi e/o scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello stadio (L. 401/89, art. 6 bis, comma 2);
5. usare travestimenti che non permettano di distinguere il viso: si rammenta che il travisamento costituisce reato;
6. compiere o tentare di compiere azioni che possano danneggiare persone o cose, in particolare, la detenzione e/o il lancio di oggetti e di materiale esplodente o fumogeno;
7. invadere o tentare di invadere il campo di gioco, l’ingresso in aree proibite;
8. distruggere, il danneggiare, manomettere, deturpare, imbrattare o utilizzare senza autorizzazione edifici, strutture o altre attrezzature, pubbliche o private all’interno dell’impianto sportivo;
9. accedere e trattenersi all’interno dell’impianto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
10. introdurre o tentare di introdurre, detenere o assumere sostanze che possano alterare il normale comportamento e/o entrare nello stadio sotto il loro effetto (esempio: per stato di ebbrezza alcolica): introdurre, tentare di introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante, droghe;
11. introdurre o tentare di introdurre, porre in vendita, distribuire, anche gratuitamente, nello stadio bevande in contenitori di vetro, plastica e lattine. È consentita la commercializzazione di bevande mediante somministrazione assistita, da parte di soggetti espressamente autorizzati, solo previa mescita in bicchieri di plastica leggera o di carta;
12. introdurre qualsiasi altro materiale assimilabile a quanto precedentemente indicato compreso quello destinato alle coreografie (fatta salva l’espressa autorizzazione);
13. introdurre bevande alcoliche;
14. usare l’intimidazione, la coercizione, gli insulti o la provocazione, comunque porre in essere qualsiasi atto aggressivo od offensivo nei confronti di altre persone, (inclusi gli altri spettatori, gli arbitri, i giocatori, gli steward, lavoratori e personale di servizio in genere). È vietata qualunque forma di discriminazione razziale, etnica, religiosa o territoriale e qualunque manifestazione di intolleranza, espresse con cori, esposizioni di scritte ed in qualunque altro modo;
15. entrare o parcheggiare, comunque tentare di far questo, con ogni tipo di veicolo in luoghi diversi dalle aree destinate al loro parcheggio;
16. condurre attività commerciali o promozionali, fare mostra di materiale pubblicitario, raccogliere donazioni, se non preventivamente autorizzate e regolamentate dalle vigenti norme di sicurezza, pena la confisca del materiale oggetto di dette attività proibite;
17. gettare spazzatura, o altro materiale di scarto, in luoghi non previsti per tale scopo; 18.indossare pettorine od indumenti di colore e foggia confondibili con quelli degli
steward;
19. organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva;
20. esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o della segnaletica di emergenza o che comunque sia da ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco e verso l’esterno dell’impianto;
21. altre azioni che, a giudizio degli steward, costituiscano o possano costituire ostacolo alla conduzione o alla prosecuzione della gara, oppure siano o possano essere di fastidio o pericolo per altre persone;
22. è vietato stare in piedi quando il gioco è in corso;
23. è severamente vietato, senza previa autorizzazione scritta dalle Leghe calcistiche alle quali il Club risulti iscritto, registrare, trasmettere o in ogni caso sfruttare, contenuti sonori, visivi o audio-visivi della partita se non per proprio uso personale e privato o qualsiasi dato, statistica e/o descrizione della partita a parte per propri fini non commerciali;
24. non si possono introdurre nello stadio gli oggetti di seguito elencati, indicati anche su appositi cartelli presenti nelle varie zone dello stadio, dalle Forze dell’Ordine Pubblico in servizio per la gara e/o dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS): armi da fuoco o strumenti atti ad offendere, come spade, coltelli e forbici, veleni, sostanze nocive ed infiammabili, droghe o altre sostanze nocive/pericolose, esplosivi, fumogeni, mortaretti, fuochi artificiali, polvere da sparo, razzi, torce e bengala, strumenti sonori, sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori o luci laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all’incolumità di tutti i soggetti presenti nell’impianto;
25. introdurre e/o detenere, pietre, biglie, bottiglie in vetro, bicchieri in vetro, lattine, taniche, bottiglie in PET con tappo, sostanze congelate nonché tutti gli altri oggetti idonei ad essere lanciati; oggetti che possono essere usati come arma, quali aste di bandiera aventi grossa sezione, supporti per macchine fotografiche, bastoni, martelli, cacciavite, catene, ecc.; videocamere, macchine fotografiche, zoom intercambiabili od altri accessori se non specificatamente autorizzati in via preventiva dal Club, binocoli di medie e grandi dimensioni (sono ammessi quelli di piccole dimensioni, tipo “da teatro”); tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora (a titolo esemplificativo, megafoni, trombe a gas); bagagli ingombranti come ghiacciaie, valige, caschi da motociclista, ecc.; animali, con l’eccezione di cani guida per ciechi o cani soccorritori; ombrelli.

Modalità per striscioni, coreografie, tamburi e megafoni

E’ vietato introdurre nell’impianto sportivo, striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile compreso quello per le coreografie, tamburi e megafoni se non espressamente autorizzato.
Sarà possibile introdurre ed esporre striscioni contenenti scritte a sostegno della propria squadra per la gara in programma, introdurre tamburi e megafoni, inoltrando almeno 7 giorni prima dello svolgimento della gara, apposita istanza al Club, scaricabile sul sito www.trapanicalcio.com ed inoltrata mediante fax o e-mail al Club, indicando le proprie generalità complete, e specificando:
• le dimensioni ed il materiale utilizzato per la realizzazione;
• il contenuto e la grafica compendiati in apposita documentazione fotografica;
• il settore in cui verrà esposto.
Analoga disciplina dovrà essere applicata per le bandiere (drappo di forma rettangolare, attaccato per uno dei lati più corti, ad un’asta, quest’ultima se consentita dalla normativa vigente), fatte salve quelle riportanti solo i colori sociali della propria squadra e quella degli Stati rappresentati in campo.

Per le coreografie, oltre a quanto sopra previsto, dovranno essere specificate le modalità ed i tempi di attuazione, significando che tale attività dovrà comunque terminare prima che inizi la gara.
Il Club, informerà il Dirigente del GOS e l’Ufficio di Gabinetto del Questore, i quali, acquisito anche per le vie brevi il parere delle Amministrazioni interessate (Vigili del Fuoco e Delegato alla Gestione Evento Sportivo del Club), provvederanno, non oltre i 5 giorni prima dello svolgimento dell’incontro, a concedere il proprio “nulla osta”, a condizione che:
1. sia/siano identificato/i il/i richiedente/i dell’esposizione del materiale o della realizzazione delle coreografie;
2. all’interno del gruppo che ne fa richiesta, non siano presenti una o più persone soggette a divieto di accesso agli impianti sportivi;
3. non sussistano motivi ostativi sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica;
4. non sussistano motivi ostativi sotto il profilo della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza antincendio.
Il nulla osta potrà essere concesso anche per l’intera stagione ed essere revocato, fatte salve le prerogative del Club che ha accordato l’autorizzazione, qualora uno o più appartenenti al gruppo vengano colpiti da DASPO o si rendano responsabili di episodi di intemperanza o violazioni delle prescrizioni previste dal Regolamento d’Uso.
E’ comunque vietato esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri tifosi tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta.
Il Club, a cui è demandata ogni attività di verifica inerente la specifica materia, comunicherà per iscritto le determinazioni assunte al richiedente, con l’avviso che:
1. il materiale autorizzato dovrà essere introdotto all’interno dell’impianto almeno 2 ore prima dell’apertura dei cancelli, specificando il varco d’ingresso;
2. non sarà consentito l’ingresso di materiale, ancorché autorizzato, dopo l’apertura al pubblico dei cancelli;
3. gli striscioni potranno essere affissi esclusivamente nello spazio specificatamente assegnato dalla società, la quale dovrà quindi verificare il rispetto delle prescrizioni con proprio personale;
4. l’esposizione di materiale diverso da quello autorizzato comporta l’immediata rimozione e l’allontanamento dall’impianto del/dei trasgressore/i cui potrà essere applicata la normativa in materia di divieto di accesso agli impianti sportivi nonché, revocata l’autorizzazione all’esposizione dello striscione identificativo del club di appartenenza;
5. non sarà consentito l’ingresso e l’esposizione di striscioni e di qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, bandiere, materiali stampati o scritti contenente propaganda politica, ideologica o religiosa, o comunque affermazioni inneggianti alla violenza o alla discriminazione di qualsiasi tipo;
6. al termine del deflusso del pubblico il materiale autorizzato dovrà essere rimosso e ripresentato integralmente presso il varco indicato.
Per quanto riguarda l’introduzione di tamburi e megafoni, che segue comunque la medesima disciplina prevista per gli striscioni, dovrà avvenire previa autorizzazione del GOS, dopo aver valutato il contesto ambientale a condizione che:
1. il numero sia proporzionale alla grandezza del rispettivo settore;
2. i tamburi siano ad una sola battuta;
3. sia in caso di introduzione di tamburi che megafoni, il referente deve essere preventivamente identificato già in sede di GOS.

Motivi di espulsione dall’impianto sportivo

Chiunque tenga atteggiamenti violenti, ingiuriosi od offensivi, discrimini in senso razziale, etnico od in ambito religioso verso gli altri spettatori o verso gli atleti presenti nell’impianto sportivo, produca danneggiamenti all’impianto ed alle aree di pertinenza, ponga in atto comportamenti pericolosi per la sicurezza degli altri spettatori, oppure si sia introdotto nello stadio privo di un valido titolo d’ingresso, detenga un titolo d’accesso su cui è indicato un nominativo non corrispondente alla propria identità, occupi percorsi di smistamento od aree riguardanti le vie di esodo, esponga striscioni non autorizzati all’ingresso ed alla loro esposizione, introduca materiale per cui è previsto il divieto dalla normativa vigente o comunque indicato nel presente “regolamento d’uso”, acquisti titoli di accesso diversi da quelli destinati alla propria tifoseria di appartenenza, o comunque contravvenga alle norme contenute nel regolamento d’uso dell’impianto sportivo, potrà essere espulso dall’impianto sportivo stesso, dopo gli accertamenti effettuati dall’Autorità competente.

Avvertenze

Si rammenta che costituisce reato anche: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l’ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l’incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l’utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalcamento di separatori e l’invasione di campo.
Chiunque commetta atti criminali od anche solo contrari al presente regolamento d’uso, nell’area circostante lo stadio, nel percorso di avvicinamento o di allontanamento dallo stadio, ed all’interno dello stesso stadio, in occasione di un evento può essere passibile di inibizione all’accesso nello stadio da parte del Club per tutti i futuri eventi. I seguenti comportamenti costituiscono reato ai sensi della Legge

n. 401 del 13 dicembre 89 e successive modifiche ed integrazioni, e sono puniti con le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Comporta il divieto di accesso agli impianti sportivi l’eventuale condanna per uno dei reati sotto elencati:
– Violazione delle disposizioni di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.
– Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di competizioni sportive.
– Invasione di campo.
– Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive.
– Turbativa di manifestazioni sportive.

Istituto del Gradimento

Premesso:
• che il 4 agosto 2017 la FIGC, tutte le Leghe calcistiche, AIC, AIAC e AIA hanno firmato, insieme al Ministero dell’Interno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per lo sport e al CONI, un Protocollo d’Intesa che ha il dichiarato intento di “realizzare un rinnovato modello di gestione degli eventi calcistici” al fine di tutelare e promuovere la “dimensione sociale del calcio” ;
• che uno degli strumenti previsti dal Protocollo per il raggiungimento di tali obiettivi è la responsabilizzazione delle società in materia di politiche di biglietteria, da attuarsi (anche) attraverso l’introduzione del c.d. “sistema o istituto del gradimento”;
• che il sistema di gradimento rappresenta uno strumento messo a disposizione delle Società per escludere dagli stadi, per un periodo adeguato, i soggetti che non sanno mantenere un comportamento conforme al “codice di condotta” della Società;
• che attraverso il sistema di gradimento il Club si fa parte attiva per garantire a tutti coloro che desiderano recarsi allo stadio un ambiente accogliente, sicuro e adatto ad ogni tipo di spettatore, ivi incluse le famiglie con bambini;
L’“istituto del gradimento” (di seguito: Gradimento) è uno strumento di natura strettamente privatistica. Nell’esercizio di quanto precede, il Club ha la piena facoltà di non vendere il titolo di accesso, ovvero sospenderne l’efficacia se già venduto, nei confronti di persone che risultino “non gradite” ai sensi di quanto previsto dal presente regolamento d’uso.
Il Gradimento può applicarsi non solo per le condotte verificatesi successivamente all’acquisto del biglietto o alla sottoscrizione dell’abbonamento o dei programmi di fidelizzazione, ma anche per comportamenti tenuti prima dell’acquisto o della sottoscrizione dei citati titoli di accesso o programmi di fidelizzazione.

Il Gradimento può essere esercitato in relazione a tutte le condotte contrarie ai valori dello sport ed al pubblico senso del pudore, nonché a tutti quegli atti che nella loro espressione sostanzino/concretizzino comportamenti discriminatori su base razziale, territoriale, etnica e religiosa verso la tifoseria della squadra avversaria, il personale di servizio, le istituzioni e/o la società civile.
Possono altresì essere oggetto di intervento tutte quelle azioni che causino penalizzazioni amministrative alla Società Sportiva o arrechino comunque nocumento agli interessi e/o all’immagine della Società stessa; e comunque qualunque violazione al presente Regolamento D’uso dello Stadio

Il provvedimento inibitorio non dà diritto ad alcun tipo di rimborso.
È ammessa, da parte della persona dichiarata “non gradita”, la cessione a terzi del titolo già acquistato, ove i beneficiari abbiano i requisiti per usufruirne e tale cessione non sia espressamente vietata per gli Eventi in questione.
Il provvedimento inibitorio non pregiudica eventuali benefit maturati secondo i programmi di fidelizzazione, a meno che l’agevolazione non riguardi l’evento per il quale è disposto il divieto. In tal caso, il premio potrà essere sfruttato nella gara successiva all’ultima di quelle inibite, sempreché il calendario sportivo lo consenta, altrimenti il benefit si perde.
Nel caso in cui, durante il periodo di sospensione, il tifoso interessato incorra in un’altra condotta rilevante si può dare corso ad un’eventuale ulteriore inibizione, che si somma a quella precedente, senza possibilità di assorbimento.
Indipendentemente dal luogo in cui si manifesta la condotta rilevante, il Gradimento è esercitato unicamente per la partecipazione alle partite che si svolgono presso lo stadio in cui la Società F.C. Trapani 1905 S.r.l. disputa le proprie gare interne, con esclusione, di conseguenza, delle trasferte.
I comportamenti rilevanti ai fini dell’esercizio del Gradimento possono essere rilevati dalla Società Sportiva attraverso:
• le segnalazioni provenienti dai servizi di stewarding, dal Delegato alla Gestione dell’evento sportivo, dal Dipartimento Supporter Liaison Officer e/o da altro personale della Società Sportiva;
• le immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza;
• le immagini diffuse a mezzo dei social network, nel caso in cui sia possibile accertare l’identità del soggetto ritenuto responsabile della condotta rilevante ai fini del presente Codice;
• tutte le fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertati.

Costituiscono parametri di valutazione della condotta rilevante i seguenti fattori:
1. il dolo o la colpa del comportamento non gradito, in relazione ad esempio ad un’evidente premeditazione e/o, al contrario, spinta emozionale;
2. la tipologia del bene giuridico “aggredito”;
3. il comportamento pregresso che sostanzi una vera e propria recidiva o che abbia dato luogo a semplici avvertimenti;
4. il comportamento successivo che sostanzi un ravvedimento operoso, ovvero un’indubbia volontà di collaborare per eliminare o attenuare le possibili conseguenze in danno al Club derivanti dalla condotta sanzionata, ivi compresa l’ammissione delle proprie responsabilità e il sincero ravvedimento/pentimento da parte dell’interessato;
5. il ruolo tenuto dal soggetto, se, ad esempio, istigatore e/o promotore diretto della condotta, ovvero mero compartecipe.
I fatti commessi all’interno dello stadio, che integrino anche violazioni del regolamento d’uso, verranno censurati con entrambe le tipologie di provvedimenti previsti (sanzionatori ed inibitori), avendo gli stessi diversa natura.

La durata delle misure interdittive è proporzionata alla gravità del fatto commesso, il range di durata dei provvedimenti inibitori può variare da un minimo di una o più giornate ad un numero determinato di stagioni sportive.
Tramite apposita piattaforma informatica, la Società Sportiva F.C. Trapani 1905 srl provvederà a registrare e a dare notizia del periodo di sospensione del Gradimento alla società incaricata della gestione del servizio di ticketing delle proprie partite interne, inserendo un apposito alert che verrà registrato, raccolto e trattato nel rispetto della regolamentazione in materia di privacy di volta in volta vigente.

La contestazione della condotta rilevata, contenente la descrizione delle violazioni commesse, viene comunicata al soggetto individuato come responsabile, identificato attraverso i dati registrati per l’erogazione del titolo di accesso (se la condotta è successiva all’emissione del titolo), ovvero tramite conoscenza diretta, ovvero ancora tramite l’ausilio delle Forze di polizia, cui la Società Sportiva può rivolgersi in tutti i casi in cui la stessa intenda denunciare il soggetto (sussistendone i presupposti), a mezzo di raccomandata a/r o altro metodo di notifica, entro 7 giorni dall’individuazione del soggetto cui è attribuibile il comportamento rilevante.
Il soggetto ritenuto responsabile della condotta non gradita, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione, ha facoltà di presentare alla Società Sportiva le proprie “giustificazioni”, per una loro valutazione ai fini della modifica o della revoca del provvedimento, nonché di chiedere di essere sentito.
Entro i successivi 20 giorni la Società decide in ordine a tale richiesta.

E’ possibile emettere provvedimenti inibitori nei confronti di minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.
Il minore in possesso di abbonamento, il cui genitore è destinatario di un provvedimento inibitorio da parte del Club, può essere accompagnato allo stadio da altro adulto in possesso di valido titolo di accesso.

L’applicazione delle predette inibizioni prescinde da eventuali procedimenti penali/civili, in quanto i comportamenti oggetto di rilievo possono ledere interessi diversi. L’applicazione dei provvedimenti inibitori non pregiudica, in ogni caso, il diritto della Società Sportiva di agire in sede giudiziaria nei confronti dell’autore della violazione.

Disposizioni finali

Trapani Calcio si riserva di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento e con efficacia immediata, anche per coloro che abbiano già acquisito il titolo di accesso, di propria iniziativa e/o in conseguenza di provvedimenti legislativi, amministrativi e/o di Pubblica Sicurezza (come ad esempio anche le Determinazioni emanate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive).

Trattamento dei dati personali

Si segnala che l’impianto sportivo è controllato da un sistema di registrazione audio- video posizionato sia all’interno che all’esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.M. 06/06/2005. Le aree sottoposte a videosorveglianza sono individuabili grazie alla presenza di appositi cartelli. La registrazione è effettuata per fini di ordine e sicurezza pubblica, conformemente all’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n.679/2016). La società organizzatrice della manifestazione calcistica è tenuta a conservare i dati e supporti di registrazione fino a sette giorni dall’evento (trascorsi i quali verranno cancellati) ed ha l’obbligo di mettere gli stessi supporti e dati a disposizione dell’Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza.
Il trattamento dei dati personali è effettuato secondo le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali e del Decreto del Ministero dell’Interno 6 Giugno 05. A tal fine si comunica che il titolare del trattamento dei dati personali è il Delegato alla Gestione dell’Evento Sportivo presso lo Stadio: Ing. Francesco Paolo Maiorana.